I comuni, province e città metropolitane possono essere categorizzati in 3 diverse condizioni di crisi finanziaria:
Negli ultimi anni, sono state introdotte nuove forme di risanamento finanziario, in particolare per le grandi città, attraverso accordi tra il Governo centrale e i sindaci, che prevedono contributi statali aggiuntivi in cambio di uno sforzo fiscale da parte dell’ente. Inoltre, in risposta all’emergenza legata all’epidemia da Covid-19, sono state allocate risorse significative per sostenere le amministrazioni in difficoltà finanziaria.
Quando un ente dichiara il dissesto finanziario, questo segna l’inizio di una serie di azioni e cambiamenti significativi. L’articolo 248 del TUEL definisce che, in seguito, venga nominato, mediante decreto del Presidente della Repubblica, l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), che ha il compito di effettuare un’analisi dettagliata della situazione finanziaria dell’ente, identificando sia l’attivo che il passivo (artt. 252-256) per provvedere alla successiva liquidazione dei creditori.
La dichiarazione di dissesto segna una netta separazione tra le responsabilità della gestione passata e quelle della gestione corrente.
L’OSL assume il controllo delle questioni relative agli eventi avvenuti fino al 31 dicembre dell’anno precedente, mentre l’ente si prepara a formulare un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: l’OSL si occuperà, dunque, di sanare il “passato” e l’amministrazione di risanare guardando al “futuro”.
La fase di risanamento dell’ente dissestato può durare fino a 5 anni a partire dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265).
Il D.L. n. 104 del 2023 ha introdotto la possibilità di ottenere anticipazioni di liquidità per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata per la liquidazione dei debiti ammessi. Queste anticipazioni sono limitate a un importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 e devono essere utilizzate per aumentare la massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi. La ripartizione di queste anticipazioni avviene in base alla popolazione residente (ISTAT) e varia per province e città metropolitane. Inoltre, il D.L. n. 145 del 2023 ha ampliato la platea degli enti locali che possono beneficiarne, inclusi quelli a cui erano state precedentemente negate.
È importante considerare che le anticipazioni di liquidità ottenute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali devono essere rimborsate dalla gestione ordinaria dell’Ente in dissesto e non dalla gestione dell’Organo straordinario di liquidazione. È inoltre necessario istituire un fondo per queste anticipazioni di liquidità nel rendiconto dell’ente (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 789).
Vuoi saperne di più sull’impatto di questo fenomeno negli Enti locali? Leggi l’articolo sulle conseguenze del dissesto finanziario.
Il predissesto finanziario, o procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è una delle disposizioni cruciali all’interno del quadro normativo italiano per il governo degli enti locali: dal 2012, anno della sua introduzione, rappresenta uno strumento essenziale per prevenire il dissesto finanziario dei comuni e delle province che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio. Questa procedura consente all’ente di mantenere il controllo finanziario, evitando il commissariamento, anche se è soggetto a rigorosi controlli per prevenire il dissesto
Più precisamente, è stato introdotto nel TUEL attraverso il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, normativa che è stata successivamente integrata con disposizioni specifiche relative al predissesto attraverso il Decreto-legge n. 174 del 2012, che ha introdotto gli articoli 243-bis e successivi nel TUEL.
Oggi è regolato dall’art. 243-bis del TUEL, che dispone: “I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”. Il piano prevede un rientro del debito in un arco massimo temporale di 20 anni, proporzionalmente alla dimensione della crisi finanziaria.
Nel corso degli anni, la disciplina è stata oggetto di diverse modifiche normative per adeguarsi alle esigenze degli enti e alle sfide emergenti. Alcune di queste revisioni sono state introdotte in risposta alla crisi economica derivante dall’emergenza Covid-19, mentre altre hanno affrontato questioni specifiche legate alla contabilità armonizzata e alle sentenze della Corte costituzionale.
Ad esempio, la sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una norma che consentiva alle amministrazioni di ripianare il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui in un arco temporale di 30 anni. Successivamente, il Decreto-legge n. 34 del 2019 ha consentito di riformulare i piani di riequilibrio finanziario in risposta a questa decisione.
Scopri di più sulla diffusione negli anni del dissesto e predissesto in questo articolo.
Il dissesto e il predissesto, seppur siano conseguenze di una crisi finanziaria e abbiano un significativo impatto sociale negativo, possono rappresentare un’opportunità unica di rilancio per un comune: infatti, la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato oppure di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anziché come meri adempimenti normativi, possono essere colti come un’occasione imperdibile di autoanalisi per un ente, con lo scopo non solo di superare la crisi, ma di ottimizzare l’azione amministrativa, tecnica e contabile.
Nonostante la complessità della normativa, i serrati adempimenti, la scarsità di personale e di competenze specialistiche, gli enti locali possono invertire la rotta e ricostruire degli equilibri di bilancio solidi e sostenibili, ma soltanto avvalendosi di metodo, coordinamento, coinvolgimento delle persone e reale volontà di approfondire le cause che hanno portato allo squilibrio.